In questa sezione indichiamo la verifica degli obblighi informativi degli emittenti delle società quotate sul mercato azionario italiano e quindi su Borsa Italiana.

Premessa

L’articolo 51, paragrafo 3, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito, la “Direttiva MiFID II”)( 1 ) contiene la seguente previsione: “[…] gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati adottino e mantengano dispositivi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto dell’Unione per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc”. Il paragrafo 6, lettera b), dello stesso articolo prevede una delega alla Commissione europea per adottare misure di esecuzione che specifichino, inter alia, “i dispositivi che il mercato regolamentato deve porre in atto perché si consideri che ha adempiuto al proprio obbligo di verificare che l’emittente di un valore mobiliare rispetti tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc”. Tale delega è stata esercitata dalla Commissione con l’approvazione del Regolamento Delegato (UE) 2017/568 del 24 maggio 2016 (di seguito, il “Regolamento della Commissione”)( 2 ) - formulato su proposta dell’ESMA( 3 ) -, il cui articolo 7 prevede che: 1) Il mercato regolamentato adotta e pubblica sul proprio sito Internet le procedure applicate per verificare se l'emittente del valore mobiliare rispetti gli obblighi che gli impone il diritto dell'Unione. 2) Il mercato regolamentato provvede a che il rispetto degli obblighi sia oggetto di verifica effettiva secondo la natura dell'obbligo, tenuto conto dei compiti di vigilanza eseguiti dalle autorità competenti interessate. 3) Il mercato regolamentato provvede a che le procedure sub 1) illustrino: a) i processi attuati per conseguire i risultati previsti; b) il modo migliore in cui l’emittente può dimostrare al mercato regolamentato di rispettare gli obblighi. 4) Il mercato regolamentato provvede a informare l'emittente degli obblighi al momento dell'ammissione alla negoziazione del suo valore mobiliare e su richiesta dello stesso emittente. Si precisa preliminarmente che le disposizioni comunitarie citate fanno riferimento soltanto agli emittenti di valori mobiliari( 4 ) ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati, ossia - nel caso di Borsa Italiana - gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni nei seguenti mercati regolamentati, tutti disciplinati dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (di seguito, il “Regolamento dei Mercati di Borsa”): Mercato Telematico Azionario ("MTA") Mercato telematico delle obbligazioni ("MOT") Mercato telematico degli investment vehicles ("MIV") Si precisa, altresì, che le disposizioni comunitarie fanno riferimento agli obblighi che incombono su tali emittenti in base al diritto comunitario in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc, ossia - come chiarito dall’ESMA(5 ) - agli obblighi informativi derivanti a tali emittenti dai seguenti atti normativi comunitari: 1) La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari(6 ) (di seguito, la “Direttiva Prospetti”); 2) La Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato( 7 ) (di seguito, la “Direttiva sulla Trasparenza”); 3) Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato( 8 ) (di seguito, il “Regolamento sugli Abusi di Mercato”). In relazione a tutti e tre gli atti comunitari citati (e alle relative disposizioni di attuazione), l’Autorità competente a vigilare il rispetto degli obblighi nascenti in capo agli emittenti quotati è, per gli emittenti aventi l’Italia come Stato membro di origine, Consob. Il Regolamento dei Mercati di Borsa, in relazione agli emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati MTA, MOT e MIV, contiene specifici obblighi informativi, ulteriori rispetto a quelli nascenti dalle citate disposizioni comunitarie, (i) il cui rispetto è funzionale alla corretta informativa al mercato e allo svolgimento dei compiti di gestione da parte di Borsa Italiana, (ii) la vigilanza sui quali è esercitata dalla divisione Listed Companies Supervision di Borsa Italiana che, in caso di violazione, può istruire procedure di accertamento che possono concludersi con l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso Regolamento dei Mercati di Borsa (i.e. invito scritto al puntuale rispetto del Regolamento; richiamo scritto; pena pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro).

Più in generale, l’articolo 2.6.1 del Regolamento dei Mercati di Borsa prevede che gli emittenti strumenti finanziari quotati comunichino a Borsa Italiana le informazioni che la stessa ritenga utili, di volta in volta o in via generale, al fine del buon funzionamento del mercato (comma 1), potendo la stessa Borsa richiedere agli emittenti di diffondere dati e notizie necessari per l’informazione del pubblico nei modi e nei termini da essa stabiliti (comma 2). La stessa disposizione, da un lato, precisa che nell’esercizio di tali poteri Borsa Italiana collabora con la Consob al fine di evitare sovrapposizioni di richieste agli emittenti (comma 3); dall’altro lato, al fine di agevolare il corretto adempimento da parte degli emittenti, chiede loro di comunicare a Borsa il nominativo del referente destinatario delle richieste, nonché del relativo sostituto. I controlli svolti da Borsa Italiana sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento dei Mercati di Borsa sono in certa misura funzionali/complementari (anche) al puntuale adempimento, da parte degli stessi emittenti, degli obblighi informativi nascenti dalle disposizioni comunitarie. Per meglio esplicitare tale collegamento, nell’Allegato 1 è precisato, in relazione a ciascuno degli obblighi informativi nascenti dalle disposizioni comunitarie rilevanti in capo agli emittenti valori mobiliari aventi l’Italia come Stato membro di origine (colonna 1), se la vigilanza – oltre ad essere svolta dall’Autorità competente (Consob) – sia svolta anche, direttamente o indirettamente, dalla società di gestione del mercato (colonna 2); in tale ultima evenienza, è dettagliata la tipologia di controlli svolti dal gestore avendo come riferimento quanto stabilito dal Regolamento dei Mercati di Borsa (colonna 3). 

 

Allegato 1

I CONTROLLI SVOLTI DA BORSA SULL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO AGLI EMITTENTI VALORI MOBILIARI, AVENTI L’ITALIA COME STATO MEMBRO DI ORIGINE, QUOTATI NEI PROPRI MERCATI REGOLAMENTATI

 

Obbligo in capo all’emittente (nota 1) Vigilanza Borsa Controlli svolti da Borsa Pubblicare un prospetto informativo per l’offerta al pubblico e/o per l’ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato di valori mobiliari (articolo 3 della Direttiva Prospetti), salva la ricorrenza di una o più esenzioni (articolo 4 della Direttiva Prospetti). X Il Regolamento dei Mercati, con riferimento tanto al processo di prima ammissione a quotazione (cfr. l’articolo 2.4.2, comma 4, del Regolamento dei Mercati), quanto ai casi di successiva emissione di ulteriori tranche di strumenti finanziari fungibili con quelli già quotati (cfr. l’articolo IA.2.1.9, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati), prevede l’obbligo di Borsa di accertare la pubblicazione del prospetto informativo (o del documento informativo equivalente) – salvi i casi di esenzione - quale condizione necessaria per il perfezionamento dell’ammissione alle negoziazioni. Tale accertamento è compiuto attraverso la verifica - effettuata dalla Divisione Listed Companies Supervision di Borsa (che predispone e pubblica il relativo Avviso di Borsa) - della diffusione al mercato, da parte dell’emittente, del comunicato relativo alla pubblicazione del prospetto/documento informativo. Si evidenzia, in tale ambito, che:  con riferimento all’ammissione alla quotazione di strumenti finanziari di nuova emissione fungibili con quelli già quotati (o di azioni di pari categoria di nuova emissione e aventi le medesime caratteristiche di quelle già quotate ad eccezione del godimento) l’articolo IA.2.1.9 delle Istruzioni al Regolamento prevede l’obbligo per l’emittente di informare Borsa al più presto (e comunque non appena intervenuta l’approvazione da parte dell’organo competente della delibera che autorizza l’emissione degli strumenti finanziari di nuova emissione), inviando a tal fine una dichiarazione circa la sussistenza o meno dell’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della normativa vigente (specificando, se del caso, l’ipotesi di esenzione). Laddove sussista l’obbligo di pubblicare un prospetto o di mettere a disposizione un documento informativo, l’emittente dovrà indicare l’Autorità competente per l’approvazione del prospetto, precisando la tempistica di pubblicazione del prospetto o messa a disposizione del documento informativo.  Il successivo articolo IA.2.1.10 prevede che, in occasione dell’esecuzione di operazioni straordinarie sul capitale, l’emittente comunica al mercato, con le modalità previste per la diffusione dei comunicati price sensitive: (a) entro il terzo giorno di mercato aperto precedente l’avvio dell’operazione, i termini dell’operazione e (b) entro le ore 12.00 del giorno di mercato aperto precedente l’avvio dell’operazione, l’intervenuto rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte dell’Autorità competente, ove previsto e non disponibile nei termini di cui alla lettera a). Pubblicare un supplemento al prospetto nei casi previsti dall’articolo 16 della Direttiva Prospetti. X La divisione Listed Companies Supervision di Borsa verifica la diffusione al mercato, da parte dell’emittente, del comunicato relativo alla pubblicazione del supplemento; la divisione Listed Companies Supervision di Borsa predispone e pubblica il relativo Avviso di Borsa. Comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente lo stesso emittente (articolo 17 del Regolamento sugli Abusi del Mercato). X Borsa monitora il flusso delle informazioni diffuse/pubblicate in relazione a ciascun emittente, allo scopo di poter effettuare gli interventi sulle negoziazioni funzionali a preservare condizioni di parità informativa del mercato. In tale ottica, l’articolo IA.2.5.4 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa prevede l’obbligo degli emittenti di “preavvertire Borsa Italiana a mezzo telefono circa l’inoltro del comunicato a mercato aperto allo scopo di consentire a Borsa Italiana di valutare con maggior ponderazione l’impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle contrattazioni”. In relazione alle informazioni anticipate in base a tale disposizione, la divisione Listed Companies Supervision di Borsa verifica la diffusione al mercato , da parte dell’emittente, del relativo comunicato e predispone e pubblica il relativo Avviso di Borsa. 5 Per quanto riguarda gli emittenti i cui strumenti finanziari sono negoziati sul segmento Star del mercato MTA, l’articolo 2.2.3, comma 3, lettera f), del Regolamento dei Mercati prevede (quale requisito di ammissione e permanenza su tale segmento) l’obbligo di rendere disponibile sul proprio sito internet (inter alia) i comunicati price sensistive anche in lingua inglese. Nell’ambito delle verifiche periodiche (una volta all’anno e a campione) sul rispetto dei requisiti Star, la divisione Listed Companies Supervision di Borsa controlla la messa a disposizione sul sito internet degli emittenti dei comunicati price sensitive. Per completezza, si evidenzia che l’articolo 65-undecies.1 del Regolamento Consob in materia di emittenti prevede la facoltà per la società di gestione del mercato di stabilire il contenuto minimo dei comunicati price sensitive e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti, stabilendo inoltre che, in caso di esercizio di tale facoltà, gli emittenti strumenti finanziari debbono osservare le disposizioni così adottate dalla società di gestione. In proposito, l’articolo 2.6.5 del Regolamento dei Mercati prevede che Borsa può specificare nelle Istruzioni il contenuto minimo e le modalità di rappresentazione con riferimento alle più comuni tipologie di informazioni privilegiate come definite ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento sugli Abusi di Mercato, alle quali gli emittenti devono, salvo specifiche ragioni, uniformarsi al fine di accrescere il grado di chiarezza e standardizzazione dei comunicati diffusi ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento sugli Abusi di Mercato. Gli schemi di comunicato price sensitive sono contenuti nella Sezione IA.2.6 delle Istruzioni. Comunicare al pubblico tempestivamente le informazioni notificate all’emittente da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché dalle persone a loro strettamente associate, in relazione alle operazioni condotte per loro conto concernenti gli strumenti finanziari dell’emittente o strumenti a essi collegati (articolo 19 del Regolamento sugli Abusi di Mercato). - Pubblicare la propria relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dopo la fine di ciascun esercizio finanziario e assicurare che resti a disposizione del pubblico per almeno dieci anni (articolo 4 della Direttiva sulla Trasparenza). X L’articolo 2.6.2, comma 1, lettera b), del Regolamento dei Mercati prevede l’obbligo per gli emittenti di comunicare a Borsa, entro 30 giorni dal termine dell’esercizio sociale precedente, il calendario annuale degli eventi societari nel quale va precisata, tra l’altro, la data stabilita per la riunione dell’organo competente di approvazione della relazione finanziaria annuale. La comunicazione del calendario eventi societari va effettuata attraverso un comunicato diffuso al mercato con le stesse modalità di diffusione dei comunicati price sensitive (articolo 2.6.2, comma 2, e articolo 2.7.1, comma 1, del Regolamento dei Mercati). Sulla base della tempistica contenuta nel calendario eventi societari, la divisione Listed Companies Supervision di Borsa verifica la diffusione al mercato, da parte dell’emittente, del comunicato relativo alla approvazione della relazione finanziaria annuale; la divisione Listed Companies Supervision di Borsa predispone e pubblica il relativo Avviso di Borsa. Per quanto riguarda gli emittenti i cui strumenti finanziari sono negoziati sul segmento Star del mercato MTA, l’articolo 2.2.3, comma 3, lettera g), del Regolamento dei Mercati prevede (quale requisito di ammissione e permanenza su tale segmento) anche “aver pubblicato, nei termini previsti, i documenti contabili obbligatori sulla base delle disposizioni applicabili”. Nell’ambito delle verifiche periodiche (una volta all’anno e a campione) sul rispetto dei requisiti Star, la divisione Listed Companies Supervision di Borsa controlla che la relazione finanziaria annuale sia stata pubblicata entro i termini di legge. 6 Pubblicare una relazione finanziaria semestrale riguardante i primi sei mesi dell’esercizio finanziario entro tre mesi dalla fine del semestre e provvedere affinché resti a disposizione del pubblico per almeno dieci anni (articolo 5 della Direttiva sulla Trasparenza). X L’articolo 2.6.2, comma 1, lettera b), del Regolamento dei Mercati prevede l’obbligo per gli emittenti di comunicare a Borsa, entro 30 giorni dal termine dell’esercizio sociale precedente, il calendario annuale degli eventi societari nel quale va precisata, tra l’altro, la data stabilita per la riunione dell’organo competente di approvazione della relazione finanziaria semestrale. La comunicazione del calendario eventi societari va effettuata attraverso un comunicato diffuso al mercato con le stesse modalità di diffusione dei comunicati price sensitive (articolo 2.6.2, comma 2, e articolo 2.7.1, comma 1, del Regolamento dei Mercati). Sulla base della tempistica contenuta nel calendario eventi societari, la divisione Listed Companies Supervision di Borsa verifica la diffusione al mercato, da parte dell’emittente, del comunicato relativo alla approvazione della relazione finanziaria semestrale; la divisione Listed Companies Supervision di Borsa predispone e pubblica il relativo Avviso di Borsa. Per quanto riguarda gli emittenti i cui strumenti finanziari sono negoziati sul segmento Star del mercato MTA, l’articolo 2.2.3, comma 3, lettera g), del Regolamento dei Mercati prevede (quale requisito di ammissione e permanenza su tale segmento) anche “aver pubblicato, nei termini previsti, i documenti contabili obbligatori sulla base delle disposizioni applicabili”. Nell’ambito delle verifiche periodiche (una volta all’anno e a campione) sul rispetto dei requisiti Star, la divisione Listed Companies Supervision di Borsa controlla che la relazione finanziaria semestrale sia stata pubblicata entro i termini di legge. Rendere pubblica quanto prima qualsiasi modifica nei diritti dei possessori dei valori mobiliari quotati (articolo 16 della Direttiva sulla Trasparenza). X L’articolo IA.2.1.6 delle Istruzioni al Regolamento (rubricato “Modifica dei diritti di una categoria di azioni”) prevede che, non appena intervenuta l’approvazione dell’organo competente inerente la delibera di conversione di azioni in azioni di categoria diversa, e comunque prima che vengano formalizzati i termini per l’esecuzione dell’operazione, l’emittente deve prendere contatti con Borsa al fine di concordare - in subordine agli adempimenti di legge - gli interventi necessari anche in ordine all’eventuale cancellazione delle azioni oggetto di conversione. In tale ambito, la divisione Listed Companies Supervision di Borsa verifica la diffusione al mercato, da parte dell’emittente, delle informazioni relative all’operazione e predispone e pubblica il relativo Avviso di Borsa. Rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per consentire ai possessori dei valori mobiliari quotati di esercitare i loro diritti (articoli 17 e 18 della Direttiva sulla Trasparenza). X Il Regolamento dei Mercati stabilisce i seguenti obblighi informativi in capo agli emittenti: - in caso di quotazione delle azioni, comunicare ogni variazione dell’ammontare e della composizione del proprio capitale in base allo schema previsto nelle Istruzioni [articolo 2.6.2, comma 1, lettera a), del Regolamento dei Mercati e IA.2.3.4 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati]; - in caso di quotazione delle azioni, inserire nel comunicato relativo alla proposta di distribuzione del dividendo da parte dell’organo competente, nonché nel comunicato relativo all’approvazione del bilancio, la data proposta per lo stacco del dividendo (ex date), quella di legittimazione al pagamento del dividendo (record date), quella proposta per il pagamento del dividendo (payment date), l’importo del dividendo per azione, nonché l’eventuale natura straordinaria del dividendo [articolo 2.6.2, comma 1, lettera c) e IA.2.1.2 delle Istruzioni al Regolamento]; - in caso di quotazione di azioni appartenenti all’indice FTSE MIB, ovvero costituenti il sottostante di contratti derivati su azioni negoziati sul mercato IDEM, comunicare entro il mese successivo alla data di chiusura del proprio esercizio sociale: (a) il mese previsto per lo stacco dell’eventuale dividendo a valere sui risultati dell’esercizio concluso, ove diverso dal mese in cui è stato staccato il precedente dividendo; (b) l’eventuale intenzione di adottare una politica di distribuzione di acconti su dividendi per l’esercizio in corso con l’indicazione dei mesi nei quali sono previste le date stacco per gli acconti e il saldo (articolo IA.2.1.3 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati); - in occasione dell’esecuzione di operazioni straordinarie sul capitale di emittenti con azioni quotate, comunicare: (a) entro il terzo giorno di mercato aperto precedente l’avvio 7 dell’operazione, i termini dell’operazione e (b) entro le ore 12.00 del giorno di mercato aperto precedente l’avvio dell’operazione, l’intervenuto rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte dell’Autorità competente, ove previsto e non disponibile nei termini di cui alla lettera a) (articolo IA.2.1.10 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati); - con riferimento agli emittenti obbligazioni o ABS quotate con cedola interessi variabile, comunicare l’entità della nuova cedola con un anticipo di almeno due giorni di mercato aperto rispetto al primo giorno di godimento della nuova cedola, se negoziano “a corso secco”, o di almeno un giorno di mercato aperto rispetto al primo giorno di negoziazione “ex diritto”, se negoziano “tel quel” (articolo IA.2.2.1 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati); - con riferimento agli emittenti obbligazioni o ABS quotate con rimborso di quota parte del capitale nominale, comunicare con un anticipo di almeno tre giorni di mercato aperto rispetto al giorno di rimborso, il nuovo valore nominale/taglio minimo di ciascun titolo e l’ammontare residuo in circolazione del prestito obbligazionario quotato o la quota del valore nominale delle ABS quotate ancora da rimborsare (articolo IA.2.2.4, comma 1, delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati); - con riferimento agli emittenti obbligazioni o ABS quotate che prevedano la possibilità di rimborso anticipato, comunicare la data prevista per il rimborso appena deliberata, e comunque con un anticipo di almeno tre giorni di mercato aperto rispetto alla data stessa (articolo IA.2.2.4, comma 2, delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati); - per gli emittenti obbligazioni soggette a rimborso del capitale mediante estrazione a sorte, comunicare a Borsa, con riferimento alle sole obbligazioni quotate, non appena stabilita la data di estrazione, e comunque con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per l’estrazione, le seguenti informazioni: (1) data di estrazione, precisando se ultima estrazione; (2) il numero dei titoli in estrazione; (3) l’ammontare residuo in circolazione del prestito obbligazionario successivamente all’estrazione (articolo IA.2.2.4, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati); La divisione Listed Companies Supervision di Borsa verifica che tali informazioni siano rese pubbliche attraverso un comunicato diffuso al mercato con le stesse modalità di diffusione dei comunicati price sensitive (articolo 2.6.2, comma 2, e articolo 2.7.1, comma 1, del Regolamento dei Mercati) ; la divisione Listed Companies Supervision di Borsa predispone e pubblica i relativi Avvisi di Borsa. In relazione agli emittenti italiani di azioni quotate, il Regolamento dei Mercati prevede, inoltre, successivamente all’avvio delle negoziazioni, l’obbligo di pubblicare al più presto copia del proprio statuto vigente con indicazione della data di approvazione e, in caso di successive modificazioni, l’obbligo di pubblicare il testo dello statuto con evidenziazione delle modifiche apportate e indicazione della data di approvazione entro cinque giorni dall’iscrizione presso il registro delle imprese (articolo IA.2.3.1, delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati). La divisione Listed Companies Supervision di Borsa non verifica sistematicamente il rispetto di tale adempimento. Per completezza, si evidenzia infine che il Regolamento dei Mercati stabilisce altresì che:  in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale che prevedono l’offerta in opzione ai soci, le società emittenti sono tenute a prendere contatti con Borsa non appena intervenuta l’approvazione dell’operazione da parte dell’organo competente e, comunque, prima che vengano formalizzati i termini per l’esercizio del diritto di opzione, ciò al fine di verificare la tempistica per l’esecuzione dell’operazione, nonchè il conseguente calendario di trattazione dei diritti di opzione (articolo IA.2.1.4 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati) 8  in occasione di operazioni di assegnazione gratuita, raggruppamento e frazionamento di strumenti finanziari, le società emittente devono prendere contatti con Borsa non appena intervenuta l’approvazione dell’operazione da parte dell’organo competente al fine di verificare la tempistica di effettuazione dell’operazione (articolo IA.2.1.5 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati)  non appena intervenuta l’approvazione dell’organo competente inerente la delibera di fusione per incorporazione di una società avente azioni quotate in altra società, l’incorporata (nonché incorporante se società quotata) deve prendere contatti con Borsa al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, l’intervento di cancellazione delle azioni dell’incorporate (articolo IA.2.1.7 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati)  non appena intervenuta l’approvazione dell’organo competente inerente la delibera di scissione di una società avente azioni quotate, quest’ultima deve prendere contatti con Borsa al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, la tempistica di effettuazione dell’operazione (articolo IA.2.1.8 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati) In relazione a queste fattispecie, la divisione Listed Companies Supervision di Borsa verifica la diffusione al mercato, da parte dell’emittente, delle informazioni relative alle singole operazioni al fine della corretta gestione borsistica delle stesse; la divisione Listed Companies Supervision di Borsa predispone e pubblica i relativi Avvisi di Borsa. Note (1) Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dalla Direttiva sulla Trasparenza:  nella tabella sono elencati tutti gli obblighi informativi che sono posti in capo agli emittenti valori mobiliari quotati direttamente dalla Direttiva stessa, mentre non sono incluse le fattispecie di goldplating, ossia gli ulteriori obblighi informativi che lo Stato membro di origine può imporre in base a quanto previsto dall’articolo 3 della Direttiva;  nella tabella non è citato l’obbligo di rendere pubbliche le informazioni contenute nelle notifiche effettuate dagli azionisti sulle partecipazioni rilevanti - che l’articolo 12, paragrafo 6, della Direttiva sulla Trasparenza pone in generale in capo agli emittenti – perché per gli emittenti aventi l’Italia come Stato membro di origine esso è assolto dall’Autorità competente (Consob) in base a quanto consentito dal paragrafo 7 del medesimo articolo 12. Con le stesse modalità, l’Autorità rende pubbliche le informazioni sulla percentuale di azioni proprie detenute dall’emittente richieste dall’articolo 14 della Direttiva sulla Trasparenza.